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Domande frequenti sulle CER
🌱 CER · Oltre Collina Torinese
La CER non vende energia: è un’associazione che consente ai propri membri di ricevere un incentivo (la cosiddetta Tariffa premio) sull’energia condivisa, cioè sull’energia immessa in rete da un socio e consumata, nello stesso momento, da un altro socio della comunità.
L’adesione alla CER non comporta alcun cambiamento del proprio fornitore di energia elettrica: ciascun membro continua a scegliere liberamente il proprio fornitore, alle stesse condizioni di chi non aderisce alla CER.
La CER non vende nulla ma è un’associazione senza scopo di lucro.
L’adesione alla CER consente di fruire della Tariffa premio per l’energia che viene consumata da un socio quanto un altro socio la sta riversando in rete senza utilizzarla.
Lo scopo principale è usufruire della valorizzazione dell’autoconsumo diffuso, promuovere la decarbonizzazione e l’abbattimento delle emissioni di CO₂, rafforzando al contempo la resilienza del territorio rispetto agli shock dei prezzi dell’energia, al fine di ottenere benefici ambientali, economici e sociali per sé e per la comunità.
Gli associati alla CER possono contribuire al consumo di energia da fonti rinnovabili e beneficiare degli incentivi previsti, nell’ottica di un maggiore coinvolgimento all’interno della comunità.
Una CER riduce le emissioni di CO₂ e promuove l’uso di energia pulita, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.
La CER trattiene, per le spese di gestione, un importo deciso dal consiglio direttivo e indicato nel regolamento. Se le spese saranno minori, l’eccedenza verrà distribuita tra i soci.
Assolutamente NO!
Puoi restare con il tuo attuale fornitore e cambiarlo quando desideri. L’adesione alla CER è indipendente dal fornitore di energia.
I rapporti con il proprio gestore di energia rimangono invariati.
In un certo senso sì, ma non direttamente.
I rapporti con tuo gestore rimangono totalmente invariati e continuerai a pagare la bolletta per intero.
A fine anno la CER distribuisce a ciascun socio l’incentivo ricevuto dal GSE, secondo i calcoli dello scambio tra i soci previsto nel regolamento, con un bonifico a ciascuno.
No, la CER OltreCollinaTorinese non fornisce questa consulenza.
Valuta con un tuo tecnico l’impianto più adatto alle tue esigenze. Aderire alla CER OltreCollinaTorinese ti consentirà di valorizzare l’energia che non autoconsumi.
No.
Per poter entrare nella CER come produttore con accesso agli incentivi, l’impianto deve essere entrato in esercizio dopo il 30/06/2025, in regime di ritiro dedicato.
Sono tuttavia ammesse le estensioni o i potenziamenti di impianti esistenti: in questi casi, solo la nuova sezione realizzata può accedere ai benefici previsti dalla CER, secondo le modalità stabilite dalla normativa (si vedano FAQ successive).
La quota associativa annuale iniziale è pari a zero.
Il Consiglio Direttivo può stabilire quote associative annuali che, comunque, non saranno mai dovute direttamente dagli associati ma sarebbero dedotte dall’incentivo maturato dagli associati stessi
L’energia in eccesso viene condivisa con gli altri membri della comunità o immessa nella rete elettrica nazionale, generando un compenso economico.
No, non è obbligatorio.
Puoi aderire anche come consumatore e utilizzare l’energia condivisa prodotta dalla CER maturando un incentivo.
La normativa offre quale incentivo la Tariffa premio per l’energia che viene consumata da un socio quanto un altro socio la sta riversando in rete senza utilizzarla.
Gli incentivi sono determinati dall’energia condivisa all’interno della CER e sono definiti dall’ARERA e dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), con tariffe di riferimento pubblicate periodicamente (si veda la sezione INCENTIVI).
I criteri di ripartizione degli incentivi tra i soci della CER dipendono dal regolamento della stessa CER (si veda il REGOLAMENTO DELLA CER Oltre Collina Torinese).
Nella CER Oltre Collina Torinese gli impianti di produzione di energie rinnovabili sono esclusivamente impianti fotovoltaici.
Pertanto i consumatori, per massimizzare gli incentivi, dovrebbero consumare energia quando gli impianti fotovoltaici sono in produzione.
Gli elettrodomestici energivori, tipicamente lavastoviglie e lavatrice, andrebbero quindi preferibilmente utilizzati con tempo soleggiato e nelle ore centrali della giornata, quando la produzione è massima.
Il GSE ha chiarito che, essendo un incentivo, non è da portare nella dichiarazione dei redditi.
Possono aderire privati cittadini, piccole e medie imprese, enti pubblici, associazioni del territorio e realtà del terzo settore, a condizione che la produzione di energia elettrica non sia l’attività commerciale o industriale principale.
Puoi compilare il modulo di adesione disponibile sul nostro sito nella sezione DIVENTA MEMBRO o contattarci direttamente per maggiori informazioni.
No.
Occorre che la domanda di adesione venga verificata e validata dal Consiglio Direttivo e che il POD del richiedente venga inserito in una configurazione attiva sulla cabina primaria di competenza. Solo da tale data si iniziano a maturare gli incentivi.
A ciascun socio verrà comunicata la data di piena operatività della sua adesione.
I tuoi dati sono trattati nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (GDPR) e utilizzati solo per finalità connesse alla gestione della stessa CER.
Puoi uscire in qualsiasi momento, rispettando le condizioni stabilite nello statuto della comunità.
Il potenziamento è l’intervento che prevede la realizzazione di opere su un impianto allo scopo di ottenere un aumento di potenza. La parte d’impianto installata a seguito del potenziamento (porzione aggiunta) deve essere sottesa al medesimo punto di connessione alla rete elettrica dell’impianto preesistente.
È necessario che l’intervento di potenziamento sia registrato sul portale GAUDI’ di Terna mediante la creazione di una nuova sezione d’impianto (SEZ) e di una unità di produzione dedicata (UP).
Si precisa che nel caso di potenziamento, concorre alla definizione dell’energia elettrica incentivata e autoconsumata solo l’energia elettrica immessa riferita alla sezione potenziante e, ai fini della verifica dei requisiti relativi all’entrata in esercizio e alla potenza, viene presa a riferimento la data di entrata in esercizio e la potenza della sezione potenziante.
È necessario che la nuova sezione sia dotata di idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l’energia elettrica prodotta dalla nuova sezione di impianto rispetto a quelle esistenti.
Non sono ammessi interventi di potenziamento che prevedano la sostituzione di moduli fotovoltaici o alternatori/generatori con altri di potenza superiore.
Anche la porzione di impianto di produzione la cui energia non rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa dovrà essere dotata di apposita strumentazione di misura dell’energia prodotta al fine di poter ripartire l’energia elettrica immessa tra quella imputabile alla porzione di impianto esistente e quella derivante dalla porzione aggiunta.
Si fa inoltre presente che, anche nel caso in cui per la sezione esistente di un impianto oggetto di potenziamento sia attivo un contratto di Scambio sul Posto, sarà possibile accedere al servizio per l’autoconsumo diffuso per la nuova sezione di impianto potenziante, fermo restando la necessità di costituire un’UP dedicata, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 581/2020/R/eel dell’ARERA.
Nel caso in cui venga richiesta l’attivazione del ritiro dedicato dell’energia elettrica immessa in rete, lo stesso verrà applicato alla sezione potenziante.
Secondo le regole operative, risulta che con un POD su cui è presente un impianto di energia rinnovabile escluso dalla tariffa incentivante è possibile partecipare alla CER come produttore (accedendo solo alla tariffa ARERA) oppure come consumatore puro.
Si può quindi scegliere. La cosa importante è che l’impianto NON sia in regime di “scambio sul posto”, bensì in regime di “ritiro dedicato”, altrimenti non può entrare neanche come consumatore puro.
La configurazione è l’insieme dei punti di connessione (utenze e impianti) che si trovano all’interno della stessa cabina primaria.
La configurazione consente la condivisione fisica dell’energia rinnovabile.
Una configurazione ha almeno due membri, un produttore e un consumatore, collegati alla stessa cabina primaria.
La regolamentazione delle CER è disciplinata dal Decreto Legislativo 199/2021 e dalle deliberazioni dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), in particolare la Delibera ARERA 318/2020. Vedi la sezione NORMATIVA.
Posso entrare nella CER solo se la somma dei contributi pubblici, di qualsiasi natura e da qualsiasi fonte, non eccede il 40 % del costo dell’impianto.